1. Nell'ambito della regione Lazio è istituita la provincia di Cassino-Formia-Sora, con capoluogo Cassino, Formia e Sora.
2. La circoscrizione territoriale della provincia di Cassino-Formia-Sora è costituita dai seguenti comuni: Acquafondata, Alvito, Aquino, Arce, Arpino, Atina, Ausonia, Belmonte Castello, Broccostella, Campodimele, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Cassino, Castelforte, Castelliri, Castelnuovo Parano, Castrocielo, Cervaro, Colfelice, Colle San Magno, Coreno Ausonio, Esperia, Fontana Liri, Fontechiari, Formia, Gaeta, Gallinaro, Isola del Liri, Itri, Minturno, Pescosolido, Picinisco, Pico, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Pontecorvo, Ponza, Posta Fibreno, Rocca d'Arce, Roccasecca, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea del Garigliano, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, Santi Cosma e Damiano, Santopadre, San Vittore del Lazio, Settefrati, Sora, Spigno Saturnia, Terelle, Vallemaio, Vallerotonda, Ventotene, Vicalvi, Villa Latina, Villa Santa Lucia, Viticuso.
1. Le province di Frosinone e di Latina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e deliberano lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia di Cassino-Formia-Sora.
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento dello degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia di Cassino-Formia-Sora degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge, tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali e, in particolare, della struttura multipolare della provincia.
2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione, da parte del commissario di cui all'articolo 2, comma 2, delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.